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L’associazione Shito-Ryu Karate Club Lugano è costituita ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero per durare a tempo indeterminato. Il suo statuto ne definisce gli scopi e le attività.

 

Art. 1   Norme generali

 

  • Shito-Ryu Karate Club Lugano in seguito denominato SRKCL.

  • La sede dell’associazione corrisponde al sito ove è ubicato il dojo.

  • Per gli obblighi assunti dall’associazione risponde solo il patrimonio sociale.

      Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

 

Art. 2  Scopo

 

2.1       L’associazione è apolitica e aconfessionale e non persegue scopi di lucro. Si prefigge di             mantenere vivo e divulgare l’arte del Karate.

            La SRKCL promuove l’attività sportiva nel rispetto dei principi sanciti nella carta etica nello             sport, elaborata dall’associazione Swiss Olympic, che è parte integrante del presente                   statuto

 

Art. 3  Soci

 

3.1       a. soci attivi: coloro che esercitano il Karate o esercitano un’attività amministrativa.

            b. soci sostenitori: coloro che appoggiano finanziariamente o moralmente l’associazione.

            c. soci onorari: coloro che sono proclamati tali dall’assemblea dell’associazione.

 

3.2       Le iscrizioni vengono inoltrate tramite il formulario dell’associazione.

            Possono aderire al SRKCL persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto 8 anni.

            La commissione tecnica si riserva di decidere l’ammissione per ragazzi/e di età inferiore.

            I minorenni dovranno avere l’autorizzazione del rappresentante legale.

            Sono considerati soci attivi gli sportivi che hanno compiuto 15 anni. Per gli altri di età                     inferiore vale la denominazione di soci attivi allievi.

 

3.3      Ogni socio è tenuto a salvaguardare gli interessi dell’associazione perseguendone gli                  scopi.

 

Art. 4  Ammissioni e dimissioni

 

4.1       Si diventa soci attivi con il pagamento della quota sociale, la quale deve essere regolata               entro 30 giorni dalla ricezione della polizza. La frequenza agli allenamenti è regolata dal               calendario scolastico cantonale.

 

4.2      Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto per la fine di ogni anno, ritenuto                           l’obbligo del pagamento della quota dell’anno sociale in corso.

 

4.3      Il socio attivo che per vari motivi giustificabili, quali impegni professionali, malattia, servizio            miliitare ecc. è assente per un lungo periodo, può richiedere l’esonero del pagamento                  per il periodo corrispondente. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Comitato                che si riserva di decidere in merito.

 

4.4      L’espulsione può avvenire per i seguenti motivi:

           a. quando un socio ha un comportamento contrario agli scopi dell’associazione o è                         ritenuto indegno per vari motivi.

           b. quando non vengono rispettati i termini di pagamento della quota sociale.

           L’assemblea generale, su proposta del comitato, decide l’espulsione.

 

Art. 5  Organizzazione

 

Gli organi dello Shito-Ryu Karate Club Lugano sono:

 

a.      l’assemblea generale

b.      Il comitato

c.      la commissione di revisione dei conti

d.      la commissione tecnica

 

5.2      l’organo superiore dell’associazione è l’assemblea generale.

 

5.2.1   L’assemblea generale ordinaria si riunisce normalmente 1 volta all’anno. E’ convocata                  mediante preavviso scritto di almeno 10 giorni ai soci attivi.

 

5.2.2   L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato o su richiesta scritta di                  almeno 1/3 dei soci attivi.

 

5.2.3   L’assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Non                verrà considerata nessun reclamo di un socio assente.

 

5.2.4   Le trattande dell’assemblea annuale sono in generale le seguenti:

 

a.      approvare il rapporto del comitato, i conti annuali ed il rapporto di revisione

b.      nominare il presidente, i membri del comitato ed i revisori

c.      nominare i soci onorari su proposta del comitato

d.      approvare il programma di lavoro e decidere le espulsioni

e.      determinare l’ammontare della tassa sociale

f.      apporre modifiche allo statuto e decidere lo scioglimento dell’associazione

g.      scelta degli scrutatori

 

5.2.5   Ogni socio presente ha diritto di voto eccezion fatta per i minori di 16 anni.

           L’assemblea decide a maggioranza assoluta con votazione per alzata di mano.

 

 

Art. 6  Comitato

 

Il comitato viene eletto dall’assemblea generale e sta in carica 4 anni. La rielezione è possibile.

 

6.1.1    Il comitato è composto da un presidente e da 2 o più membri.

 

6.1.2    All’interno del comitato vengono ridistribuite le cariche di cassiere, segretario e                             commissario tecnico e altre funzioni. Le cariche sono cumulabili.

 

6.1.3    Al comitato spetta:

a.      eseguire le decisioni dell’assemblea

b.      assicurare il proseguimento degli scopi sociali

c.      allestire i conti annuali ed i preventivi

d.      proporre l’accettazione di soci attivi e onorari

e.      proporre all’Assemblea generale l’importo della tassa sociale

f.       proporre la radiazione di soci non meritevoli

g.      far rispettare lo statuto ed il regolamento del dojo

h.      nominare i membri delle commissioni tecniche

 

6.1.4    L’associazione è vincolata dalla doppia firma del presidente e del segretario e per le                     questioni finanziarie, da quella del Presidente e del Cassiere.

 

Art. 7  Commissione di revisione

 

La commissione di revisione dei conti è composta da due membri e restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

 

Art. 8  Commissione tecnica

 

Alla commissione tecnica spetta:

a.      organizzare incontri anche con altre società

b.      proporre al comitato eventuali trasferte o l’assunzione di allenatori

c.      decidere circa il passaggio delle cinture

d.      sbrigare la corrispondenza attinente alla parte tecnica

e.      decidere riguardo all’insegnamento del Karate

 

Art. 9 Finanziamento

 

9.1    Il SRKCL dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a.      contributi annuali dei soci

b.      donazioni, sponsorizzazioni, sussidi

c.      benefici delle attività varie organizzate dal club.

 

9.2    I membri delegati ufficialmente a rappresentare il club saranno indennizzati.

         L’ammontare dell’indennizzo sarà deciso dal comitato.

 

9.3    Gli allenatori saranno pagati in base a contratti separati.

 

9.4    I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente              degli obblighi del club.

 

9.5   I conti saranno chiusi entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 10  Assicurazioni

 

10.1   Il club non assume nessuna responsabilità per incidenti o danni che potessero capitare             a persone, cose o animali, in occasione di riunioni o manifestazioni da esso o da terzi                   organizzate.

 

10.2  Ogni membro attivo deve assicurarsi personalmente ed obbligatoriamente presso una                   compagnia svizzera di assicurazioni che comprenda o assicuri la pratica dello sport del               Karate.

 

10.3  La palestra è accessibile ai membri attivi solo se presente un allenatore del dojo. Ogni                   membro è ritenuto personalmente responsabile per ogni danno o irregolarità prodotto.

          Il dojo al termine degli allenamenti deve essere lasciato in ordine.

 

Art. 11  Regolamento interno

                       

Ogni membro e/o accompagnatore è tenuto al rispetto del regolamento interno.

 

Art. 12  Istanze superiori

 

             Il Club riconosce la Federazione Svizzera di Karate e l’Associazione Ticinese qualora la                  stessa venga ufficialmente riconosciuta come istanza amministrativa superiore.

 

Art. 13  Disposizioni finali

 

13.1  Proposte per il cambiamento dello statuto devono essere sottoposte all’assemblea                      generale ed ottenere il consenso della maggioranza assoluta dei suoi presenti.

 

13.2   Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo da un’assemblea                                   appositamente convocata alla quale è presente la maggioranza assoluta dei soci.                         Qualora non fosse presente la maggioranza il presidente convoca un’altra assemblea con          15 minuti di ritardo.

          In seguito, indipendentemente dal numero di presenti, la validità della decisione è data dai           2/3 dei votanti.

 

13.3  In caso di scioglimento gli eventuali averi dell’associazione saranno devoluti ad                               un’associazione benefica scelta dall’assemblea costituita ai sensi dell’art. 13.2

 

13.4  Per quanto non contemplato nel presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60             e seguenti del Codice Civile Svizzero.

 

 

Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva del 14 luglio 2011.

Statuto

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